GLOSSARIO NAUTICO
GLOSSARIO NAUTICO
Brevi e utili definizioni riguardanti la tua polizza Nautica.
ABBANDONO
La disciplina del’Abbandono disciplinata dagli art. 540 CdN e seguenti. L’abbandono deve essere dichiarato per iscritto all’assicuratore nel termine di due mesi tramite raccomandata nei seguenti casi:
- Quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, né la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
- Quando la nave si presume perita;
- Quando l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.
Interessante e’ notare che qualora l’assicuratore accetti, diviene proprietario dell’imbarcazione dalla data di ricezione della dichiarazione.
CRISTALLI
Al contrario del mondo Auto, i cristalli delle imbarcazioni non hanno un sottolimite di indennizzo e vengono trattati come semplici danni da urto. Normalmente l’articolo “Rischi Assicurati” di un capitolato corpi copre i danni da qualsiasi evento per i danni parziali non relativi a motore/impianto elettrico, Vele e tender.
EVENTI ATMOSFERICI
All’art 521 del CdN si parla di tempesta e naufragio quindi possiamo dedurre che la copertura per “cattivi tempi” e’ di fatto prestata. Alcuni capitolati precisano gli eventi stessi (tifoni, uragani, etc); di fatto nella maggior parte dei casi si tratta di danni da urto (banchina, altra imbarcazione) e da effetto del vento.
FENOMENO ELETTRICO/FULMINE
Il mercato non pone limiti a tale garanzia al contrario del mondo terrestre, si tratta di una garanzia, il fulmine, comunemente prestata. Attenzione al dettaglio che nelle esclusioni alcuni testi di polizza escludono bruciature senza sviluppo di fiamma.
FURTO
E’ una garanzia che e’ classica del diporto derivata dalla tradizione assicurativa terrestre. Può essere totale o parziale, va ricordato che se totale, ovvero se sparisce l’imbarcazione, siamo in una Perdita Totale che effetti diversi da un danno parziale.
INCENDIO
Trattasi del caso citato dal codice della navigazione citati all’art 521 del CdN. Può essere parziale o totale in relazione alla sua gravita’. Va ricordato che se totale, ovvero se il costo di riparazione supera il valore assicurato allora siamo in una Perdita Totale che effetti diversi da un danno parziale.
LIMITI DI NAVIGAZIONE
Comunemente si trova sul mercato italiano una limitazione delle coperture al Mediterraneo (Suez, Dardanelli, Gibilterra) ed acque interne dei paesi europei. Questo limite e’ comune a tutte le polizze italiane vista la locazione geografica della nostra nazione. Può essere esteso con sovrappremio ad esempio per Atlantico, Mar Nero, etc…
OSTRUZIONE PRESE A MARE
Importante estensione di garanzia, in particolare per motoscafi che completa la copertura dei danni ai motori. Sono spesso richieste dal mercato tracce evidenti.
PERDITA TOTALE
Può essere effettiva (sparizione imbarcazione) o costruttiva (il costo di riparazione supera il valore della imbarcazione al momento del sinistro). La garanzia e’ normalmente sul mercato prestata da qualsiasi evento e si trova nel primo capoverso dell’art. RIschi Assicurati. La perdita totale e’ in stretta relazione con il concetto di Abbandono, sostanzialmente qualora i danni superino il 75% del valore assicurato si configura una perdita totale quindi indennizzo del 100% del danno.
RCT DERIVE/IMBARCAZIONI
Prima del 1969 e del varo della Legge 990/69 ovvero la normativa che rende obbligatoria l’assicurazione di Responsabilità Civile per i veicoli a motore, le imbarcazioni erano assicurate tramite questo capitolato. Sostanzialmente replica la RC obbligatoria ma prevede al contrario di questa un franchigia per i danni a cose.
SPESE DI RIMOZIONE RELITTO
Garanzia spesso presente sui capitolati Corpi italiani. Importante sapere che si tratta delle spese imposte dall’autorità per la rimozione del relitto, sarebbe opportuno ricomprendere anche le spese di demolizione, smaltimento e trasporto del bene che possono essere importanti in relazione alla grandezza dell’imbarcazione ed i materiali di costruzione. Questa garanzia ha attirato l’attenzione degli armatori italiani dopo i fatti di Rapallo del 2018 ed e’ spesso limitata nella sua valorizzazione da parte degli Assicuratori.
SPESE DI SALVATAGGIO
Si tratta delle spese relative a trarre in salvo l’imbarcazione, risulta ovvio che si tratta di spese necessarie quando l’imbarcazione e’ in situazione di non governo o diminuita capacita’ di governo. E’ interessante sottolineare che la garanzia stessa opera in modo diverso in relazione a che ci si riferisca ad imbarcazione a vela o a motore. Oltre a quanto previsto da questa garanzia, ci viene in soccorso il disposto generale dell’art. 1914 Cod. Civ. in materia.
URTO/COLLISIONE/INCAGLIO/SOMMERSIONE
Trattasi dei quattro casi classici del codice della navigazione citati all’art 521 del CdN. Nell’articolo in questione si fa riferimento al generico Investimento/Urto ed in modo ancora più inclusivo a “in genere per tutti gli accidenti della navigazione.” Sostanzialmente quello che conta e’ l’accidentalità della causa di danno.